Sez. L, Sentenza n. 4078 del 19/02/2009 (Rv. 607165 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Omessa considerazione della fonte e del contenuto delle norme contrattuali - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fattispecie concernente l'attribuzione del premio di produttività previsto dall'art. 49 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione di un contratto collettivo, è viziata, sotto il profilo della carenza di argomentazione su un dato di carattere decisivo, la motivazione della sentenza che non prenda in considerazione la fonte e il contenuto delle norme contrattuali che disciplinano la maturazione del diritto azionato in giudizio. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che la Corte territoriale si era limitata ad affermare che l'art. 49 del c.c.n.l. del 19 dicembre 1994 per i dipendenti bancari aveva istituito un premio di produttività demandando alla contrattazione aziendale unicamente l'individuazione dei criteri per la relativa determinazione, senza considerare che lo stesso art. 49, in linea con il Protocollo del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, correlava l'erogazione del premio al raggiungimento di risultati programmati, di produttività del lavoro, di qualità e di altri elementi di competitività, nonchè all'andamento economico dell'azienda, ed omettendo di valutare la compatibilità, con il dato testuale della norma, dell'affermazione dell'attribuzione di un diritto all'erogazione del beneficio incondizionato rispetto ad accordi aziendali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/12/1994 art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)