Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 21/06/2012 (Rv. 623169 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE | Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza - Contestazione dell'opposto relativa all'eventuale conoscenza anteriore del provvedimento da parte dell'opponente - Relativo onere probatorio gravante sull'opposto - Indispensabilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)