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Sez. 3, Sentenza n. 21624 del 15/04/2015 Ud. (dep. 25/05/2015) Rv. 263822 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Condizioni di applicabilità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263822-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell'imputato è privo delle connotazioni necessarie ai fini della concessione anche della ulteriore attenuante speciale).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)