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Sez. 3, Sentenza n. 16431 del 02/03/2011 Ud. (dep. 27/04/2011) Rv. 249999 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante ex art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Condizioni di applicabilità.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249999-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)