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Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 07/06/1999 (Rv. 527130 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione di garanzia reale per debito altrui - Contestualità con il sorgere del credito garantito - Carattere oneroso - Sussistenza - Fondamento (applicazione analogica dell'art. 2901 cod. civ. in tema di revocatoria ordinaria).
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527130-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il principio dettato dall'art. 2901 secondo comma cod. civ. in tema di azione revocatoria ordinaria (in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è considerata "atto a titolo oneroso" se contestuale alla nascita credito garantito) trova applicazione anche alla revocatoria fallimentare, stante l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 2, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)