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Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 13/06/1983 (Rv. 428996 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO ORIGINARIAMENTE AGRICOLO - RICONOSCIMENTO DI NATURA EDIFICATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428996-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO ORIGINARIAMENTE AGRICOLO - RICONOSCIMENTO DI NATURA EDIFICATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini della Determinazione dell'indennità espropriativa, va riconosciuta natura edificatoria ad un terreno originariamente agricolo esclusivamente quando lo strumento urbanistico ne preveda la destinazione ad opere di edilizia residenziale privata, ossia quando non solo ne preveda l'edificabilità, ma ne consenta lo sfruttamento allo stesso proprietario, il quale, concorrendo ogni altra condizione, ha diritto di ottenere la "concessione" edilizia. Conseguentemente, se l'unica costruzione prevista nel terreno di cui trattasi è quella di un'opera di interesse pubblico e generale - come nel caso di verde pubblico attrezzato - l'indennizzo, in caso di successiva espropriazione, deve tener conto unicamente della natura originariamente agricola del suolo.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)