Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 14/02/1990 (Rv. 465346 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità di espropriazione - da commisurarsi, per le aree edificabili, al valore venale del bene, in applicazione del criterio di cui alla legge "generale" 25 giugno 1865 n. 2359 (art. 39), dopo le dichiarazioni di incostituzionalità (sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) di quello previsto dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (e da alcune leggi successive) - sono da considerarsi edificabili le aree qualificate tali dagli strumenti di pianificazione territoriale in quanto la destinazione legale (nella specie, per l'edilizia residenziale pubblica) imprime ad esse una qualità che non richiede, perché rilevi giuridicamente, di essere volta a volta confermata da ulteriori indagini sulle loro caratteristiche materiali, essendo state queste già preventivamente apprezzate in un certo modo nella fase di elaborazione dello strumento urbanistico e tradotte nelle conseguenti prescrizioni che le rispecchiano. Tuttavia, anche quando l'edificabilità risulta dallo strumento urbanistico, non sono irrilevanti le caratteristiche materiali dell'area (es. Mancanza di opere di urbanizzazione), concorrendo queste a determinare il variabile tasso di apprezzabilità del bene e, quindi, il suo concreto valore. (V 7217/86, mass n 449290; (V 4048/83, mass n 428996; (Conf 1797/89, mass n 462490; (Conf 3296/88, mass n 458702; (Conf 2248/85, mass n 440135).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)