Sez. L, Sentenza n. 3585 del 28/04/1990 (Rv. 466909 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA ESERCITANTE L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA ESERCITANTE L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Il titolare di un'Autoscuola, che esercita l'attività di istruttore guida, è soggetto all'Obbligo assicurativo antinfortunistico, alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, e dall'art. 1, lett. A), della legge 25 luglio 1956 n. 860, che include tra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione dei servizi di natura usuale, rientrando fra i servizi di tale natura - da intendere, anche alla stregua della legge n. 443 del 1985, come prestazioni di fare - l'istruzione pratica di guida ed essendo irrilevante che l'attività manuale dell'istruttore, purché svolta professionalmente, cioè in modo sistematico ed abituale, abbia carattere accessorio o marginale rispetto a quella intellettuale (di istruzione). (Conf 4587/89, mass n 464037; (Conf 3527/87, mass n 452515; (Conf 7043/86, mass n 449119).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)