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Sez. L, Sentenza n. 4587 del 03/11/1989 (Rv. 464037 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA SVOLGENTE CONTEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI VEICOLI A MOTORE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ASSOGGETTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464037-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA SVOLGENTE CONTEMPORANEAMENTE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI VEICOLI A MOTORE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ASSOGGETTABILITÀ.*

Il titolare di un'Autoscuola, che svolga contemporaneamente attività di istruttore di guida di veicoli a motore, è soggetto all'Obbligo assicurativo contro il rischio d'infortunio sul lavoro, attesa la natura artigianale di tale azienda ed essendo irrilevante che l'attività manuale dell'istruttore abbia carattere accessorio o strumentale (rispetto a quella d'istruzione) o sia addirittura marginale. (Conf 3527/87, mass n 452515; (Conf 7043/86, mass n 449119).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)