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Sez. 5, Sentenza n. 41428 del 05/03/2018 Cc. (dep. 25/09/2018) Rv. 274598 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Terzi interessati estranei al procedimento di prevenzione - Opposizione al giudice della prevenzione ex art. 665 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274598-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di confisca di prevenzione, i terzi interessati estranei al procedimento di prevenzione in cui sia adottato il provvedimento di confisca, hanno titolo a far valere la mancata disponibilità del bene in capo al proposto nelle forme dell'incidente di esecuzione - promosso con opposizione al giudice della prevenzione ex art. 665 cod. proc. pen. - anche affermandosi titolari di diritti reali sul bene oggetto di confisca, ma senza che ciò implichi necessariamente la richiesta dell'accertamento del proprio diritto reale, compito riservato in via esclusiva al giudice civile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento che aveva dichiarato la inammissibilità dell'incidente di esecuzione promosso da terzi interessati, giacchè la domanda non mirava tanto a far accertare il proprio diritto reale sul bene confiscato, ma piuttosto il fatto che la "res" non era stata nella disponibilità del proposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)