Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018 Cc. (dep. 16/05/2018) Rv. 273041 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Terzo estraneo al procedimento - Revoca - Competenza del giudice dell'esecuzione - Opposizione - Ricorribilità in cassazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinato dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, in cui la Corte ha converitto in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto dall'interessato direttamente avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)