Sez. 3, Sentenza n. 406 del 06/02/1969 (Rv. 338454 - 01)
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - CONSEGNA DEI TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO.*
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - CONSEGNA DEI TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO.*
La norma dell'art. 1477, comma terzo, cod. civ., che fa Obbligo al venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta e all'uso della cosa venduta, esige che, quando oggetto della vendita sia un autoveicolo, il venditore consegni al compratore il libretto di circolazione e la dichiarazione di vendita autenticata, in modo che questi abbia possibilita di godimento e di scambio dell'automezzo. (V. 476-68, mass. 331521 2633-67, mass. 330024 862-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)