diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6276 del 26/11/1980 (Rv. 410016 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - VENDITA DI AUTOMOBILE - DOCUMENTI RELATIVI AL VEICOLO - OBBLIGO DI CONSEGNA.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410016-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - VENDITA DI AUTOMOBILE - DOCUMENTI RELATIVI AL VEICOLO - OBBLIGO DI CONSEGNA.*

L'Obbligo del venditore di consegnare - a norma dell'art 1477, terzo comma, cod civ - i titoli ed i documenti relativi alla proprieta ed all'uso della cosa compravenduta sussiste anche quando oggetto della vendita sia un autoveicolo. Pertanto, salvo patto contrario, il venditore e tenuto a consegnare al compratore, insieme con l'automezzo, tutti i documenti ad esso relativi (e cioe il libretto di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione autenticata di vendita), i quali sono necessari per assicurare all'acquirente l'Esercizio dei poteri di godimento e di scambio della cosa della quale e divenuto proprietario. (Conf 1999/76, mass n 380818; (Conf 3684/69, mass n 343930; (Conf 2361/69, mass n 341795; (Conf 406/69, mass n 338454; (Conf 476/68, mass n 331521).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Strada art. 59, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)