Sez. 3, Sentenza n. 1999 del 03/06/1976 (Rv. 380818 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FOGLIO COMPLEMENTARE E DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI VENDITA - OBBLIGO DI CONSEGNA DEL VENDITORE - SUSSISTENZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FOGLIO COMPLEMENTARE E DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI VENDITA - OBBLIGO DI CONSEGNA DEL VENDITORE - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art 1477, terzo comma, cod civ, l'Obbligo del venditore di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprieta e all'uso della cosa compravenduta, sussiste anche quando oggetto della vendita sia un autoveicolo. Ne consegue che il venditore e tenuto, salvo patto contrario, a consegnare al compratore, insieme con l'automezzo, tutti i documenti relativi, e cioe il libretto di circolazione il foglio complementare e la dichiarazione autenticata di vendita. (Conf 3684/69, mass n 343930; (Conf 2361/69, mass n 341795; (Conf 406/69, mass n 338454; (Conf 476/68, mass n 331521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Strada art. 59, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)