diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2581 del 03/07/1975 (Rv. 376526 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376526-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*

L'attore in rivendicazione deve provare il suo diritto di proprieta sul bene rivendicato dimostrando che il diritto e sorto in suo favore in forza di un titolo di acquisto originario, ovvero che gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di titoli di acquisto derivativi, sino a giungere a un titolo di acquisto originario, ovvero che lo ha acquistato mediante il possesso del bene, protrattosi per il tempo necessario all'usucapione. Tale rigore probatorio, tuttavia, puo attenuarsi quando il convenuto, di fronte alla deduzione di un titolo di acquisto derivativo, riconosca che il bene in contestazione era di proprieta del dante causa dell'attore e si limiti ad eccepire che in forza di detto titolo non si e verificato il trasferimento del bene all'attore. In tal caso il rivendicante non e tenuto a provare l'appartenenza del bene al suo dante causa, ma solo a dimostrare che il bene ha formato oggetto di un valido titolo di acquisto a suo favore. (Conf 2371/70, mass n 348589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)