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Sez. 1, Sentenza n. 5620 del 12/05/1992 (Rv. 477191 - 01)

Decadenza - Diritti disponibili ed indisponibili - Rilevabilità di ufficio | Tributo indebitamente versato - Rimborso - Azione - Decadenza - Rilevabilità di ufficio negli ulteriori gradi del processo tributario - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477191-01

Decadenza - Diritti disponibili ed indisponibili - Rilevabilità di ufficio

La regola posta dall'art. 2969 cod. civ., per la quale la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non ha carattere assoluto, trovando deroga nell'ipotesi che si controverta "su materia sottratta alla disponibilità delle parti", per tale intendendosi non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella per la quale v'è un regime legale che escluda un potere di disponibilità delle parti, nel senso che tale regime non può essere da loro obliterato, rinunciato o comunque modificato; in siffatta ipotesi, che si configura in materia tributaria con riguardo ai termini per l'azione di rimborso del tributo indebitamente versato, la rilevabilità d'ufficio della decadenza non è limitata al giudizio di primo grado, ma può essere effettuata anche negli altri gradi del processo tributario, salvo che sul punto non si sia creato il giudicato interno espresso, ossia che sulla questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile a norma dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che d'ufficio ha rilevato la decadenza del contribuente dal diritto di chiedere il rimborso dell'INVIM indebitamente versata, per essere decorso il termine triennale dal pagamento dell'imposta principale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)