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Sez. 4, Sentenza n. 26297 del 15/05/2024 Cc. (dep. 04/07/2024) Rv. 286817-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286817-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva omesso l'acquisizione dei decreti autorizzativi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quello reiettivo dell'impugnazione, sull'erroneo rilievo dell'inconferenza della deduzione difensiva, in ragione dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei soli supporti informatici delle captazioni).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)