Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 09/01/2025 Cc. (dep. 11/02/2025) Rv. 287575-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Previsione dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità alle richieste di misura cautelare pendenti al 25/08/2024 - Sussistenza - Ragioni - Successivo controllo in sede di riesame - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, relativa all'interrogatorio dell'indagato anticipato rispetto all'emissione della misura, risulta applicabile in tutti i casi in cui la richiesta del pubblico ministero era pendente al 25/08/2024, data di entrata in vigore della novella, in ossequio ai principi del "tempus regit actum" e del "favor rei". (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il rispetto della nuova disciplina attinente all'emissione della misura cautelare è, in tal caso, suscettibile di controllo in sede di riesame).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)