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Sez. 5, Sentenza n. 34069 del 15/05/2024 Cc. (dep. 09/09/2024) Rv. 286938-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Successione di leggi processuali nel tempo - "Tempus regit actum" - Applicabilità anche ai procedimenti cautelari - Sussistenza - Arresti domiciliari disposti in relazione al reato di lesioni personali aggravate ex art. 577, comma secondo, cod. pen. - Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 280 cod. proc. pen. - Provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore della novella - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286938-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 13 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)