Sez. 2, Sentenza n. 15050 del 18/03/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287896-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Pericolo di inquinamento probatorio - Concorso di ulteriori esigenze cautelari - Omessa indicazione del termine di scadenza della misura - Mancato espletamento dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-
quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)