Sez. 2, Sentenza n. 1333 del 22/02/1983 (Rv. 426135 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI COMUNISTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI COMUNISTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ciascun comproprietario, in quanto titolare dell'intera consistenza del bene formante oggetto della comunione, è legittimato da solo, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, a tutelare in via petitoria o possessoria i diritti reali di godimento relativi alla cosa comune che pretenda violati. (V 734/82, mass n 418548; (V 4364/81, mass n 415054; (V 4245/81, mass n 414921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)