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Sez. 2, Sentenza n. 11691 del 05/12/1990 (Rv. 470055 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - AZIONE DI RIVENDICA DI UN BENE COMUNE PROPOSTA DA UN SOLO COMPROPRIETARIO ANCHE NELL'INTERESSE DEGLI ALTRI - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN TITOLO LEGITTIMO DI DETENZIONE DI QUOTA PARTE DEL BENE - CONDANNA AL RILASCIO SOLO DELLA QUOTA ABUSIVAMENTE DETENUTA.*
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470055-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - AZIONE DI RIVENDICA DI UN BENE COMUNE PROPOSTA DA UN SOLO COMPROPRIETARIO ANCHE NELL'INTERESSE DEGLI ALTRI - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN TITOLO LEGITTIMO DI DETENZIONE DI QUOTA PARTE DEL BENE - CONDANNA AL RILASCIO SOLO DELLA QUOTA ABUSIVAMENTE DETENUTA.*

Qualora l'Azione di rivendicazione di un bene comune sia stata proposta da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri per la quota di comproprietà di costoro, ed il convenuto opponga l'esistenza di un legittimo titolo di detenzione costituito dall'autorizzazione al godimento di una quota-parte del bene rilasciatogli da un altro comproprietario, la condanna al rilascio può essere pronunciata soltanto per la quota del bene la cui detenzione risulti non giustificata e perciò abusiva. (V 2210/84, mass n 434249; (V 1333/83, mass n 426135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)