Sez. 3, Sentenza n. 883 del 29/01/1998 (Rv. 512034 - 01)
POSSESSO - DETENZIONE - ACQUISTO, CONSERVAZIONE E PERDITA | Occupazione della P.A. per espropriazione pubblica - Risoluzione del contratto di affitto agrario - Trasformazione in possesso della residua detenzione del fondo - Esclusione - Usucapione - "Interversio possessionis" - Necessità Avente causa dall'affittuario - Possessore o detentore - Criteri - Effetti reali o obbligatori del contratto.
POSSESSO - DETENZIONE - ACQUISTO, CONSERVAZIONE E PERDITA
L'occupazione temporanea della P.A. per la realizzazione di opere pubbliche risolve i contratti agrari in corso, ma non trasforma l'affittuario in possessore per la parte del fondo che egli continua a detenere, per cui al fine di usucapirlo questi deve dimostrare l'interversione nel possesso (art. 1141, secondo comma, cod. civ.); invece, il terzo che riceve il fondo dall'affittuario senza il consenso del concedente, può esser sia possessore - e l'"animus possidendi", pur in mala fede se a conoscenza dell'affitto, è presunto se il negozio ha effetti reali - sia detentore, se il negozio era volto alla successione nel contratto di affitto o ad effetti obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1624, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)