Sez. 2, Sentenza n. 4422 del 16/12/1983 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164162 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - NOZIONE - CORTILE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - NOZIONE - CORTILE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
In tema di furto, ai fini dell'aggravante ex art. 625 n. 1 cod. pen., il concetto di luogo destinato ad abitazione comprende non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro normale attività, ma anche quei locali che, come un cortile, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa. (V mass n 148594; (V mass n 130642).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)