Sez. L, Sentenza n. 925 del 15/02/1986 (Rv. 444446 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - EVENTO LESIVO DERIVATO DA CAUSA VIOLENTA RAPPORTABILE DI FATTO PROPRIO DEL LAVORATORE NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA - INDENNIZZABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A LAVORATORE OSPEDALIERO INFORTUNATOSI IN UN VIALE DI ACCESSO AI REPARTI CADENDO PER TERRA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - EVENTO LESIVO DERIVATO DA CAUSA VIOLENTA RAPPORTABILE DI FATTO PROPRIO DEL LAVORATORE NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA - INDENNIZZABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A LAVORATORE OSPEDALIERO INFORTUNATOSI IN UN VIALE DI ACCESSO AI REPARTI CADENDO PER TERRA.*
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che sia dipendente da fatti e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento della attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Pertanto se durante lo svolgimento del lavoro, il prestatore d'opera, presente nella struttura organizzativa dell'impresa, venga colpito da causa violenta rapportabile a suo stesso fatto, l'evento lesivo che ne consegue, deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, giacché la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento, e quindi deve essere indennizzato dall'istituto assicuratore. (nella specie, un lavoratore ospedaliero, mentre percorreva a piedi, all'interno dell'ospedale, un viale che dava accesso ai reparti era caduto per terra riportando lesioni. I giudici del merito avevano escluso l'occasione di lavoro non ritenendo sussistente alcun rischio specifico - la suprema Corte ha annullato detta decisione enunciando il principio che precede).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)