Sez. L, Sentenza n. 10065 del 26/11/1994 (Rv. 488831 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Indennizzabilità dell'infortunio - Estremi - Fattispecie relativa a soggetto attinto da colpi di arma da fuoco nell'acquistare presso il mercato fiori in relazione all'esercizio della propria attività professionale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a soggetto attinto da colpi di arma da fuoco presso il mercato ove si era recato per acquistare fiori in relazione all'esercizio dell'attività di fornitura e preparazione di arredamenti funebri e di commercio di fiori e piante ornamentali.)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)