diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4306 del 20/07/1985 (Rv. 441783 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441783-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - ESIBIZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, che devono cioè essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non anche, quindi, ai documenti (prove precostituite), la cui produzione - non subordinata al preventivo giudizio d'indispensabilità richiesto per l'eccezionale ammissibilità degli altri mezzi - è consentita, non contrastando con le esigenze di celerità e di concentrazione del rito, anche quando si tratti di prove documentali che la parte interessata, se fosse stata più diligente, avrebbe potuto portare già all'esame del giudice di primo grado. (V 2461/84, mass n 434486; (V 5936/83, mass n 430764; (V 5019/82, mass n 422947; (V 4660/82, mass n 422614; (V 6023/81, mass n 416806; (V 2835/77, mass n 386444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)