diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3936 del 01/04/1993 (Rv. 481647 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Criterio letterale - Carattere primario - Limiti - Ricorso agli altri criteri ex art. 1362 e segg. cod. civ. - Condizione - Fattispecie relativa al C.C.N.L. per i lavoratori di imprese lapidee, in tema di applicabilità degli sgravi degli oneri sociali per le ore di lavoro impiegate oltre il termine delle quarantotto settimanali e quindi qualificabili straordinarie e non supplementari.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481647-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'art. 1362 cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza fra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che hanno carattere sussidiario. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che, alla stregua dell'art. 11 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese lapidee, le ore di lavoro svolte oltre il termine delle quarantotto ore settimanali fossero da considerare come lavoro straordinario - invece che supplementare - e perciò insuscettibili di sgravio degli oneri sociali ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del D.L. n. 918 del 1968, convertito con legge n. 1089 del 1968).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)