Sez. L, Sentenza n. 6176 del 19/06/1999 (Rv. 527724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Carattere primario - Conseguenze - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 39 del CCNL 1987/1989 per il personale ferroviario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, così come in tema di interpretazione dei contratti in genere, l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare il CCNL 1987/1989 per il personale ferroviario, aveva ritenuto inapplicabile all'ipotesi di promozione automatica la decadenza dal diritto all'inquadramento superiore sancita dall'art. 39 del CCNL cit. a carico del lavoratore il quale, nel caso di promozione a seguito di accertamento professionale, non avesse nel tempo stabilito assunto servizio presso la sede assegnata, sul principale rilievo del riferimento testuale dell'art. 39 cit. esclusivamente all'istituto della promozione a seguito di accertamento professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)