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Sez. L, Sentenza n. 12280 del 04/11/1999 (Rv. 530893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Elemento letterale - Criterio primario e fondamentale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione della clausola finale dell'accordo sindacale stipulato il 18 gennaio 1989 tra il Commissario straordinario dell'EMS e i rappresentanti delle OO.SS.
Stato
decisa il 1999-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, così come in tema di interpretazione dei contratti in genere, l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che dall'accordo sindacale stipulato il 18 gennaio 1989 tra il Commissario straordinario dell'EMS e i rappresentanti delle OO.SS. potesse scaturire il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente, sul rilievo che le parti, nella clausola finale del suddetto accordo, avevano rinviato l'effettiva obbligatorietà ed esecutività del contenuto dello stesso alle determinazioni e all'approvazione dell'insediando Consiglio di amministrazione, facendo espresso riferimento ad una "ipotesi di accordo" da sottoporre al suddetto organo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)