Sez. L, Sentenza n. 4563 del 22/04/1995 (Rv. 491990 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Chiarezza delle parole ed espressioni usate - Ricerca di un altro canone ermeneutico - Divieto.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In materia di ermeneutica contrattuale, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalla parole ed espressioni usate dal contratto; qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)