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Sez. 3, Sentenza n. 362 del 17/01/1983 (Rv. 425167 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RILASCIO - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLO AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LOCATORE - LIQUIDABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425167-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RILASCIO - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLO AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LOCATORE - LIQUIDABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Per la pronuncia di condanna al pagamento dell'indennità per l'avviamento commerciale che condiziona, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, l'esecuzione dell'ordine di rilascio, è necessaria specifica richiesta del conduttore convenuto, senza che sia configurabile un Obbligo del giudice "ex officio" ovvero un Onere del locatore per la Determinazione della indennità stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)