Sez. L, Sentenza n. 5939 del 20/11/1984 (Rv. 437599 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO - ESTREMI.*
La "assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro", richiesta, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità a favore dei figli (di qualunque età) superstiti e a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso di questi, non S'identifica con la totale incapacità di lavoro, essendo sufficiente, a detti fini, accertare che, al momento della morte del genitore, i figli (superstiti) fossero - a causa delle loro condizioni di salute, da porre in correlazione ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale - incapaci, in concreto, di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, e cioè idoneo a provvedere, in modo normale e non usurante, alle esigenze della vita. (V 1982/79, mass nn 398382 e 398384; (Conf 205/76, mass n 378863, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)