Sez. L, Sentenza n. 2965 del 15/05/1984 (Rv. 435011 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - GIUDICATO SULLA LEGITTIMITÀ FORMALE E GIUDICATO SULLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI PRECLUSIVI - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - GIUDICATO SULLA LEGITTIMITÀ FORMALE E GIUDICATO SULLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI PRECLUSIVI - DIFFERENZE.*
A differenza del giudicato sulla legittimità formale del licenziamento, che non pregiudica - in quanto assolutamente ne prescinde - la questione della validità sostanziale del licenziamento stesso (per la sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo), che perciò può essere successivamente impugnato per difetto di tali requisiti sostanziali, il giudicato sulla validità sostanziale del licenziamento ne preclude la successiva impugnazione per ragioni formali. Infatti, il definitivo accertamento della validità sostanziale del recesso presuppone necessariamente l'accertamento della validità o dell'efficacia dello stesso sotto il profilo formale, restando del tutto irrilevante che gli eventuali, relativi vizi non siano stati dedotti o siano stati tardivamente, e perciò inammissibilmente, dedotti, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si Forma sia sullo accertamento contenuto nella pronuncia sia su tutto ciò che ne costituisce indispensabile presupposto. (V 3802/81, mass n 414433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)