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Sez. 2, Sentenza n. 46669 del 23/11/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 252194 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma extrapenale - Effetto retroattivo - Presupposto - Natura integratrice della fattispecie penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252194-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando. (Fattispecie relativa alla modifica dei criteri di rilevazione del tasso di usura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)