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Sez. L, Sentenza n. 1594 del 13/02/1987 (Rv. 451008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI UNA SOCIETÀ PRIVO DI RAPPRESENTANZA - LEGITTIMAZIONE DEL LAVORATORE AD INVOCARE L'INEFFICACIA DEL RECESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI UNA SOCIETÀ PRIVO DI RAPPRESENTANZA - LEGITTIMAZIONE DEL LAVORATORE AD INVOCARE L'INEFFICACIA DEL RECESSO - ESCLUSIONE.*

Il dirigente di una società, che in violazione delle norme sulla rappresentanza connesse alla struttura imprenditoriale, intimi il licenziamento ad un dipendente della stessa, versa in ipotesi di rappresentanza con eccesso di poteri, atteso che è connaturale al suo rapporto organico o di servizio l'esistenza di certi poteri rappresentativi del datore di lavoro; pertanto il dipendente licenziato ha soltanto la facoltà di verifica dei poteri di rappresentanza (ex art. 1393 cod. civ.) e di "interpellatio domini" (ex art. 1399, quarto comma, cod. civ.), ma non è legittimato ad invocare l'inefficacia dell'atto di recesso (di spettanza del datore di lavoro rappresentato). (V 1250/85, mass n 439354).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)