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Sez. L, Sentenza n. 1743 del 12/04/1989 (Rv. 462463 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE - QUALIFICA DI DIRIGENTE D'IMPRESA INDUSTRIALE - IMPLICITA PREPOSIZIONE INSTITORIA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO - RILEVANZA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1989-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462463-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE - QUALIFICA DI DIRIGENTE D'IMPRESA INDUSTRIALE - IMPLICITA PREPOSIZIONE INSTITORIA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO - RILEVANZA - PORTATA.*

La qualifica di dirigente d'impresa industriale non implica la preposizione institoria con i relativi poteri di rappresentanza, i quali - ai sensi della disciplina legale dettata dagli artt. 2203 e segg. cod. civ. e non derogata dal C.C.n.L. per i dirigenti di aziende industriali del 31 dicembre 1948, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483 - debbono essere conferiti con procura, soggetta a pubblicità ai fini dell'opponibilità a terzi di eventuali limitazioni dei poteri stessi. Peraltro, il difetto di preposizione institoria non esclude che al rapporto organico o di servizio del dirigente sia connaturale l'esistenza di certi poteri di rappresentanza del datore di lavoro in relazione alla natura dei compiti affidati al dirigente medesimo, la cui attività negoziale, ancorché svolta in difetto di potere di rappresentanza, obbliga comunque l'imprenditore - in forza del principio dell'apparenza del diritto - ove questi abbia ingenerato nel terzo l'incolpevole convincimento di trattare con persona munita del potere predetto. (V 1594/87, mass n 451008; (V 6596/86, mass n 448740; (V 1125/86, mass n 444627; (V 6625/84, mass n 438170; (V 5618/84, mass n 437292; (V 821/84, mass n 433039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2208, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)