Sez. U, Sentenza n. 6560 del 10/11/1986 (Rv. 448710 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZO PER INVALIDITÀ DA INFORTUNIO SUL LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZO PER INVALIDITÀ DA INFORTUNIO SUL LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia promossa da un dipendente dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, al fine di conseguire la corresponsione d'indennizzo per infortunio sul lavoro, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a diritti inerenti ad un rapporto assicurativo autonomo rispetto a quello d'impiego, mentre resta in proposito irrilevante che tale rapporto assicurativo, anziché dall'Inail, viene gestito direttamente da detta amministrazione datrice di lavoro (e poi dall'ente ferrovie dello stato, a seguito della sua istituzione con la legge 17 maggio 1985 n. 210). (V 320/83, mass n 425121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 10/03/1938 num. 1054, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)