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Sez. U, Sentenza n. 4251 del 01/07/1981 (Rv. 414929 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICI - TIROCINIO OSPEDALIERO - FINALITA - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PROMOSSE DAI TIROCINANTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREDETTO ASSEGNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414929-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICI - TIROCINIO OSPEDALIERO - FINALITA - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PROMOSSE DAI TIROCINANTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREDETTO ASSEGNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

I sanitari ammessi alla frequenza del tirocinio ospedaliero, secondo la previsione degli artt 74 e seguenti del DPR 27 marzo 1969 n 130, come modificati dalla legge 18 aprile 1975 n 148, non svolgono prestazioni lavorative in favore e nell'ambito dell'organizzazione degli enti ospedalieri, in relazione al perseguimento delle finalita istituzionali degli stessi, ma bensi attivita esclusivamente indirizzata al loro perfezionamento tecnico-professionale, per un futuro avviamento alla carriera ospedaliera, rispetto alla quale la corresponsione di un assegno svolge la funzione di contributo alle esigenze economiche dei sanitari medesimi, non di retribuzione. Ne consegue che la controversia promossa da un tirocinante ospedaliero, con riguardo al riconoscimento ed alla quantificazione del suddetto assegno, e devoluta alla cognizione del giudice ordinario, perche investe una posizione di diritto soggettivo, e perche tale posizione non e riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego. (Conf 4488/80, mass n 408363).*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 94, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)