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Sez. U, Sentenza n. 4488 del 14/07/1980 (Rv. 408363 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - NATURA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1980-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408363-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - NATURA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il 'tirocinio praticò svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt 74 e segg del DPR 27 marzo 1969 n 130, come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n 148, non integra un rapporto di lavoro, ne autonomo, ne subordinato, in quanto si traduce in prestazioni non dirette a procacciare utilita ai predetti enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, bensi esclusivamente rivolte a conseguire l'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Ne consegue che la controversia vertente sulla quantificazione di detto assegno, secondo i criteri fissati dall'art 10 della citata legge n 148 del 1975, investe posizioni di diritto soggettivo non riconducibili ad un rapporto di pubblico impiego, e, quindi, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 71, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 94, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)