Sez. 1, Sentenza n. 29194 del 19/06/2003 Cc. (dep. 10/07/2003) Rv. 224900 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione sull'esito della prova - Giudizio negativo basato sul mancato risarcimento del danno - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior ragione, il giudizio negativo finale circa l'esito dell'esperimento, possono trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario, di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione, mediante il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)