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Sez. L, Sentenza n. 10437 del 08/05/2006 (Rv. 589015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questioni di diritto rilevabili d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Nullità della sentenza impugnata derivante da nullità di altri atti del procedimento - Necessità di esaminare documenti non acquisiti al processo - Conseguente inammissibilità della relativa eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 cod. proc. civ., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza, che va riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sé e non già anche a quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, di nullità della procura rilasciata in fase monitoria comportante, ad avviso della parte, la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, posto che il suo esame implica accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito. (Fattispecie relativa, per l'appunto, ad una procura "ad litem", asseritamente viziata per omessa indicazione della necessaria delibera della giunta di una Camera di commercio in ordine al conferimento dell'incarico difensivo da parte del Presidente dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)