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Sez. L, Sentenza n. 1703 del 17/02/1988 (Rv. 457716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FUNZIONE - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - REQUISITI - SPECIFICITÀ DELLE INFRAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FUNZIONE - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - REQUISITI - SPECIFICITÀ DELLE INFRAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il potere disciplinare del datore di lavoro, previsto dall'art. 2106 cod. civ. e regolato quanto alla sua attuazione dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è diretto ad eliminare le conseguenze sull'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa in azienda, dell'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi che derivano dal contratto e dalla sua posizione giuridica di lavoratore subordinato e tende quindi a ripristinare la posizione direttiva del datore di lavoro nell'organizzazione aziendale, talché le sanzioni disciplinari non hanno carattere afflittivo, bensì sono dirette ad assicurare la continuità dell'attività dell'impresa e l'ordinato svolgimento del rapporto. Ne consegue che il cosiddetto codice disciplinare non deve necessariamente contenere una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni, essendo invece sufficiente una proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere schematico e non dettagliato con la predeterminazione delle varie possibili condotte illecite e le corrispondenti previsioni sanzionatorie anche se suscettibili di discrezionale attuazione e adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze del lavoratore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale con riferimento alla normativa delle sanzioni disciplinari prevista dagli artt. 25, 102 CCNL 17 febbraio 1983 per i dipendenti di aziende di credito - aveva ritenuto l'illegittimità del provvedimento di sospensione di un dipendente che aveva intenzionalmente lacerato la scheda di valutazione che lo riguardava per la mancata letterale descrizione della condotta del lavoratore e della sanzione applicabile). (V 5383/86, mass n 447925; (V 4245/85, mass n 441738).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 17/02/1983 num. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)