Sez. L, Sentenza n. 5383 del 02/09/1986 (Rv. 447925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - APPLICAZIONE DI SANZIONI E DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PREVIA PUBBLICITÀ DEL CODICE MEDIANTE AFFISSIONE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - APPLICAZIONE DI SANZIONI E DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PREVIA PUBBLICITÀ DEL CODICE MEDIANTE AFFISSIONE - NECESSITÀ.*
Il datore di lavoro il quale intenda avvalersi della facoltà di irrogare sanzioni disciplinari ha l'Obbligo di predisporre l'apposito codice contenente la previsione dei comportamenti illeciti, ove esso non sia già contemplato dal contratto collettivo di categoria. Tale principio trova applicazione - dopo la sentenza n. 204/1982 della Corte costituzionale - anche nel caso di licenziamento di natura disciplinare al fine di consentire il rispetto della prescrizione del primo comma dell'art. 7 stat. Lavoratori, che richiede, come presupposto di legittimità delle sanzioni disciplinari (e, dopo la cit. Sentenza, anche del licenziamento disciplinare) la previa pubblicità (mediante affissione) del codice disciplinare. (V 4245/85, mass n 441738; (V 3322/84, mass n 435356).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)