Sez. L, Sentenza n. 1695 del 18/02/1991 (Rv. 470968 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari. | Codice disciplinare - Contenuto - Sufficienza ai fini dell'art. 7 st. lavoratori - Estremi - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari.
Ai fini dell'osservanza dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non è necessario che il codice disciplinare contenga un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e - in relazione alla loro gravità - delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pur dando una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo, e che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. (Sulla base del principio sopra enunciato la Suprema Corte ha cassato la sentenza dei giudici del merito con cui era stata ritenuta la nullità di una sanzione disciplinare inflitta in base alle previsioni del C.C.N.L. 1 novembre 1984 per i dipendenti della S.I.P., in relazione all'ampia discrezionalità di scelta delle sanzioni riconosciuta al datore di lavoro secondo un criterio di gravità, omettendo di considerare i limiti posti a tale discrezionalità della fissazione di criteri di correlazione tra sanzioni e infrazioni ad opera delle parti stipulanti il contratto collettivo). Conf 5558/89, mass n 464564 sulla prima parte Conf 2528/88, mass n 458271 sulla prima parte Conf 1703/88, mass n 457716 sulla prima parte
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 01/11/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)