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Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 (Rv. 582305 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Obblighi di natura retributiva ricollegabili al rapporto di pubblico impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti - Prestazioni svolte fuori del normale orario di lavoro e disomogenee rispetto a quelle eseguite durante l'orario normale - Rilevanza - Esclusione - Controversia attinente a periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582305-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riparto di giurisdizione, la domanda proposta da dipendente pubblico per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di un'attività lavorativa svolta è devoluta - anteriormente ai criteri di riparto dettati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni dedotte trovino il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, ed appartiene, invece, al giudice ordinario quando manchi tale presupposto, il che avviene in presenza di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego, riconducibile, quindi, ad un diverso rapporto di lavoro autonomo costituito tra le stesse parti. A tal fine non rileva la circostanza dell'espletamento dell'attività fuori del normale orario di lavoro, che può eventualmente incidere sulla misura del compenso, ma non sull'attinenza alla posizione di lavoro, poiché la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite in favore di un'amministrazione pubblica con la quale già si intrattenga un rapporto di lavoro subordinato, anche se realizzata nel senso di concentrare nell'orario eccedente il limite ordinario attività disomogenee rispetto a quelle svolte durante l'orario normale, non implica affatto estraneità di queste ultime all'obbligazione lavorativa nascente da detto rapporto, ma rappresenta unicamente una particolare modalità di esecuzione di essa; è ugualmente irrilevante il fatto che il compenso delle prestazioni sia commisurato ad una percentuale delle tariffe stabilite per i liberi professionisti. Ne consegue, nella fattispecie, che la controversia, siccome attinente ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario: art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dalla stessa norma non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)