Sez. 3, Sentenza n. 10278 del 27/07/2001 (Rv. 548548 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Formulazione originaria dell'art. 345 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tutti i giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello ed a prescindere dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 e, in particolare, quale risultante per effetto dell'art. 36, legge n. 581 del 1950. Pertanto, le parti in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)