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Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 24/05/1997 (Rv. 504670 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Cause scindibili o tra loro indipendenti - Decisione con unica sentenza - Impugnazione - Termine - Decorso - Dalle singole notificazioni della sentenza - Parti non notificate - Termine annuale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504670-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Nelle cause scindibili o tra loro indipendenti, nelle quali è esclusa la necessità del litisconsorzio, il termine per impugnare non è unitario ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti, mentre per le parti per le quali non vi sia stata notificazione si applica il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)