Sez. L, Sentenza n. 11823 del 05/08/2003 (Rv. 565664 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda giudiziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - Onere di allegazione in capo al richiedente relativamente all'infermità, alle sue cause e conseguenze - Sussistenza - Corrispondente onere probatorio - Limiti - Mancata contestazione del convenuto in ordine al contenuto delle mansioni allegato in ricorso - Sufficienza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In tema di onere della prova delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'equo indennizzo, poiché per la sussistenza della causa di servizio, a differenza di quanto previsto per il riconoscimento della rendita da malattia professionale non tabellata, si richiede unicamente che le infermità dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio, e quindi anche dall'espletamento di un'attività del tutto normale per il dipendente (nella specie, delle Ferrovie dello Stato), è sufficiente che il lavoratore alleghi nel ricorso introduttivo il contenuto della propria attività lavorativa perché, in caso di mancata contestazione all'atto della costituzione in giudizio da parte del convenuto, il giudice possa ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile incidenza causale nella genesi della malattia denunciata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in mancanza di contestazione da parte delle Ferrovie dello Stato circa le mansioni espletate dal ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della causa di servizio ritenendo non assolto l'onere probatorio circa l'esposizione a rischio mediante l'indicazione delle mansioni svolte e delle relative modalità, nonché delle condizioni di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 37, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 38, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)