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Sez. 2, Sentenza n. 20200 del 21/04/2016 Ud. (dep. 16/05/2016) Rv. 266759 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen. - Rapina commessa nei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266759-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, all'interno dell'ufficio postale, possa considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli, dove chiunque pur accedere liberamente a differenza dell'area degli uffici in cui il pubblico non pur accedere senza autorizzazione, in quanto il divieto di accesso consente di attribuire all'ambiente le caratteristiche di privata dimora).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)